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Vidimazione Libri Iva, Societari Volontari ETS

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I registri previsti dalla normativa IVA devono essere tenuti a norma dell’art. 2219 del Codice Civile.

La vidimazione dei registri IVA è, pertanto, facoltativa, ferma restando l’obbligatorietà della loro numerazione progressiva, in esenzione dell’imposta di bollo, prima di essere messi in uso.

Indubbiamente in caso di contenzioso la presentazione delle scritture se supportata da vidimazione assumerà una maggiore forza di prova certa precisa e concordante.

Descrizione

Vidimazione Libri Iva, Societari, Volontari ETS

I registri previsti dalla normativa IVA devono essere tenuti a norma dell’art. 2219 del Codice Civile.

Entro il 16 marzo di ogni anno le società di capitali (quindi le Spa, le Srl e le Sapa), anche quelle consortili e quelli che si trovano in liquidazione, sono tenute a versare la tassa sulle concessioni governative per la numerazione e la bollatura dei loro registri e libri contabili. La vidimazione iniziale va fatta solo per i libri sociali obbligatori, ovvero:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libri delle adunanze e delle deliberazioni di:
    • assemblee;
    • consiglio di amministrazione;
    • collegio sindacale;
    • comitato esecutivo;
    • obbligazionisti;
  • ogni altro registro o libro per le quali le norme speciali prevedono l’obbligo di bollatura.

Tutti i libri dell’elenco vanno bollate e numerate presso un notaio oppure presso il Registro Imprese della Camera di Commercio. Per gli altri libri contabili previsti dal Codice Civile (quindi libro degli inventari e libro giornale) e dalle norme fiscali (quindi registro dei beni ammortizzabili, registri IVA e così via) non è previsto l’obbligo di vidimazione: per loro c’è solo l’obbligo di numerazione progressiva delle pagine, che deve essere eseguita dal soggetto obbligato alla loro tenuta.

La vidimazione dei registri IVA è, pertanto, facoltativa, ferma restando l’obbligatorietà della loro numerazione progressiva, in esenzione dell’imposta di bollo, prima di essere messi in uso.

Indubbiamente in caso di contenzioso la presentazione delle scritture se supportata da vidimazione assumerà una maggiore forza di prova certa precisa e concordante.

Per conoscere l’efficacia probatoria delle scritture non vidimate, val e la pena di segnalare lo studio del notariato reperibile seguendo il link.

Vidimazione registro volontari

Con la nota n. 7180 del 28 maggio scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale ha inteso rendere alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di vidimazione del registro volontari, adempimento previsto per gli Enti del Terzo Settore ex articolo 17 del D. Lgs 117/2017.

La breve nota del Ministero conferma l’obbligo di vidimazione del registro dei volontari per tutti gli Enti del Terzo Settore, che sono quindi tenuti a iscrivere nell’apposito registro i volontari, ovvero coloro che prestano la propria opera in modo non occasionale.

Vidimazione Libri Iva Societari Volontari ETS.

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