Al fine di prevenire le numerose telefonate che riceve il nostro sempre disponibile personale, abbiamo sintetizzato le FAQ domande frequenti.
Le risposte sono frutto dell’esperienza nel funzionamento della Pubblica Amministrazione e della interpretazione normativa. Non rappresentano alcun parere professionale scritto, da richiedere eventualmente ad un Professionista iscritto al relativo Albo Professionale.
La società tratta le materie riservate attraverso le specifiche convenzioni con gli iscritti presso gli Ordini Professionali.
In tema di credito d’imposta fiscale
D: Lo shop.incista.it si occupa di compravendita crediti derivanti dai Bonus Edilizi?
R: Possiamo seguire tutta la procedura fino alla certificazione del credito fiscale Bonus Edilizia nel cassetto del cedente. Ma non ci rendiamo cessionari del credito. Cedibile unicamente ad un istituto di credito.
D: Si effettua l’acquisto del credito da cessione affitto di immobili commerciali? Nel caso a quale percentuale?
R: No, non effettuiamo l’acquisto del credito da cessione, ma acquistiamo crediti inesigibili.
D: Cosa si intende per crediti inesigibili?
R:Il credito si intende non esigibile quando verificate le possibilità di riscossione dal debitore, lo stesso non dimostra capacità finanziaria o patrimoniale sufficiente per pagare il suo debito.
D: Come è possibile beneficiare di una cessione di credito inesigibile?
R: Cedendo i crediti inesigibili con la formula del pro soluto, per le attività in contabilità ordinaria, la parte di credito non riscossa sarà portata direttamente in diminuzione dell’utile da tassare.
D: Il rilascio del visto di conformità per ristrutturazione deve essere contestuale alla comunicazione di cessione del credito da inviare all’Agenzia delle Entrate o questa può essere effettuata in un secondo momento, ossia dopo che la banca abbia accettato la cessione?
R: Il credito d’imposta spetta al contribuente che esegue i lavori pertanto alla fine del lavoro esso va visionato dai due tecnici, quello esecutivo e quello contabile formale, per poter essere detratto in quote costanti nella dichiarazione dei redditi dei cedenti. Poi ove il contribuente decidesse per la cessione, il credito è già formalmente consolidato.
in tema di lavoro e welfare
D: La mia azienda ha richiesto un intervento di integrazione salariale (CIG, CIG in deroga, FIS, FSBA) ma ora l’attività è ripresa. Posso interrompere il provvedimento? Devo effettuare comunicazioni a qualche Ente?
R: La cassa integrazione può essere interrotta in qualunque momento e i lavoratori, richiamati in servizio, devono riprendere la loro attività lavorativa: non occorre fare nessuna comunicazione all’INPS. Ovviamente devo comunicare ai lavoratori.
D: La mia azienda ha richiesto un intervento di integrazione salariale (CIG, CIG in deroga, FIS, FSBA). ora l’attività è ripresa, ma solo parzialmente. Come mi devo comportare per la rotazione tra i lavoratori che prestano servizio e i lavoratori ancora sospesi dal servizio?
R: La cassa integrazione può essere interrotta/ridotta/sospesa in qualunque momento. Nel caso di ripresa parziale, si potrebbe porre il problema della “rotazione” tra i lavoratori. Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di non operare discriminazioni tra i lavoratori. Ovviamente c’è un’eccezione. E’ naturale che in questa situazione, il datore di lavoro ha diritto di privilegiare, nella ripresa dell’attività, i lavoratori più “POLIFUNZIONALI” cioè che hanno le competenze per espletare più mansioni, rispetto a lavoratori che hanno competenze per espletare solo una mansione. Per esempio: in presenza di un operaio che sappia svolgere compiti di tornitore, fresatore, saldatore e di un operaio che sappia svolgere solo mansioni di tornitore, è evidente che il datore di lavoro ha diritto a privilegiare il lavoratore che può svolgere più mansioni.